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Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003 (Rv. 568564 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Obbligazione di risarcire il danno provocato da inadempimento contrattuale - Natura - Debito di valore - Conseguenze - Necessità di tener conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla liquidazione del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568564-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva concesso la rivalutazione monetaria in relazione all'obbligo del vettore di risarcire al mittente, proprietario della merce oggetto del trasporto, il danno derivante dalla violazione del vincolo di consegna, avendo questi consegnato la merce al destinatario senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla previa consegna da parte del destinatario di una documentazione bancaria attestante l'avvenuto trasferimento della somma dovuta in pagamento della merce).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1702, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)