Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 12/11/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212564 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Rapporti fra ordinanza del giudice e motivazione che decide sul riesame - Collegamento - Integrazione e completamento - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
L'ordinanza applicativa della misura cautelare e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate, integrandosi e completandosi a vicenda.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)