Sez. L, Sentenza n. 1041 del 13/02/1990 (Rv. 465296 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTINUITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - NECESSITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FONDATI SULLA OMNICOMPRENSIVITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTINUITÀ DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO - NECESSITÀ - COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI FONDATI SULLA OMNICOMPRENSIVITÀ - CONDIZIONE.*
La continuità del compenso per lavoro straordinario, richiesta ai fini della sua computabilità nella Determinazione dell'indennità di fine rapporto e degli istituti contrattuali il cui importo debba essere determinato tenendo conto dei compensi continuativi e quindi alla stregua di una nozione di retribuzione in senso omnicomprensivo (quale assunta dall'art. 2121, vecchio testo, cod. civ. e dall'art. 2120 dello stesso codice nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982), deve essere riferita alla prestazione di lavoro; pertanto, ove quest'ultima sia stata abitualmente resa in orario eccedente quello definito normale dalle fonti collettive, il relativo compenso va computato ai fini della indennità e degli istituti anzidetti. (V 6356/87, mass n 454627; (V 6356/87, mass n 454628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)