Sez. U, Sentenza n. 1810 del 10/05/1975 (Rv. 375466 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - CONCESSIONE PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ORDINANZA DI RILASCIO DEL RELATIVO SUOLO PER FINITA LOCAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - DIVIETO DI ANNULLARE, REVOCARE, SOSPENDERE GLI ATTI AMMINISTRATIVI - CONCESSIONE PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ORDINANZA DI RILASCIO DEL RELATIVO SUOLO PER FINITA LOCAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art 16 del DL 26 ottobre 1970 n 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n 1034, la disponibilita del suolo rappresenta il presupposto del provvedimento amministrativo che consente la istallazione e la gestione dell'impianto di distribuzione dei carburanti, ma non costituisce, essa stessa, l'oggetto di tale provvedimento, in quanto la pa, prima di consentire la suddetta attivita deve accertare che il richiedente abbia la disponibilita del terreno su cui va istallato l'impianto, ma non attribuisce al concessionario, con lo stesso provvedimento, alcuna posizione di vantaggio rispetto al suddetto terreno, comprimendo a suo favore, il diritto di proprieta privata ad esso relativo. Ne consegue, che il provvedimento del giudice che ordini al concessionario il rilascio per finita locazione, del terreno su cui e istallato l'impianto non revoca, ne modifica l'atto amministrativo di concessione e non esula, pertanto, dai limiti dei poteri decisori riservati al giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)