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Sez. L, Sentenza n. 4908 del 16/09/1982 (Rv. 422915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ - ATTITUDINE AL LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ - ATTITUDINE AL LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In ordine agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ai fini della valutazione del grado di inabilità permanente, l'attitudine al lavoro deve essere intesa come relativa non ad una concreta capacità di guadagno, bensì con riferimento alla possibilità di effettuare un lavoro di qualsiasi genere suscettibile di utilità economica e ciò anche perché nella tabella all. I al d.P.R. n. 1124 del 1965 le percentuali delle menomazioni sono determinate con riferimento esclusivo al tipo di menomazione e senza alcuna considerazione del rapporto tra quest'ultima e le attitudini lavorative confacenti al singolo assicurato. (V 3159/81, mass n 413726).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 0 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)