Sez. L, Sentenza n. 1158 del 14/02/1983 (Rv. 425943 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ PERMANENTE - "ATTITUDINE AL LAVORO" - NOZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - VALUTAZIONE DEL GRADO DI INABILITÀ PERMANENTE - "ATTITUDINE AL LAVORO" - NOZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
In tema di infortuni sul lavoro, ai fini della valutazione del grado d'inabilità permanente, l'"attitudine al lavoro" deve essere intesa come relativa non ad una concreta capacità di guadagno bensì con riferimento alla possibilità di effettuare qualsiasi lavoro suscettibile di utilità economica, come confermato dal fatto che le percentuali tabellari delle menomazioni (tabella allegato i al d.P.R. n. 1124 del 1965) sono determinate con riferimento esclusivo al tipo di menomazione e senza alcuna considerazione del rapporto tra quest'ultima e le attitudini lavorative confacenti al singolo assicurato. (Conf 4908/82, mass n 422915; (Conf 2374/82, mass n 420256; (Conf 2239/82, mass nn 420106 e 420105; (Conf 1486/82, mass n 419304).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)