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Sez. 5, Sentenza n. 8723 del 26/06/2001 (Rv. 547743 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Criteri ex d.P.R. n.597 del 1973 - Principio di cassa - Riferimento al momento della effettiva percezione da parte del contribuente - Applicabilità - Portata generale.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547743-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE

L'imputazione dei redditi di capitale (e quindi anche degli utili erogati da società soggette ad IRPEG) già nel vigore dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 era regolata dal principio di cassa e doveva essere quindi effettuata con riferimento al momento della effettiva percezione da parte del contribuente. E tale principio, ribadito dal vigente art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aveva portata generale, essendo applicabile anche nell'ipotesi in cui il percettore fosse un imprenditore ovvero un contribuente soggetto, a sua volta, ad IRPEG.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 42, Legge 16/12/1977 num. 904 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)