diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1000 del 27/01/1993 (Rv. 480477 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa | Per giustificato motivo - Sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale - Previa contestazione degli addebiti ed osservanza del termine dilatorio di cinque giorni - Obbligo del datore di lavoro.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480477-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa

Alla stregua dei principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1982, il datore di lavoro che intenda avvalersi del potere di recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è tenuto, indipendentemente da ogni richiamo alle garanzie dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 nella specifica regolamentazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle infrazioni disciplinari espressamente previste, a provvedere alla preventiva contestazione dell'addebito, garantendo al lavoratore la possibilità di discolparsi, e ad osservare il termine dilatorio di cinque giorni da tale contestazione, nonostante che la citata pronuncia d'incostituzionalità non abbia intaccato anche il quinto comma dello stesso art. 7, che tale termine prevede.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)