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Sez. L, Sentenza n. 14680 del 13/11/2000 (Rv. 541615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Termine dilatorio di cinque giorni per l'emanazione del provvedimento sanzionatorio dopo la contestazione - Computo - Festività intermedie - Incidenza ai fini di un prolungamento del termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Al termine dilatorio di cinque giorni, previsto dall'art. 7, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione della sanzione disciplinare a seguito della contestazione della mancanza al lavoratore, si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, terzo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)