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Sez. 2, Sentenza n. 15745 del 03/07/2009 (Rv. 608755 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Istanza di distrazione - Omessa pronuncia in sentenza - Impugnazione - Legittimazione - Del difensore - Sussistenza - Del rappresentato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608755-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, comma secondo, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)