Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009 (Rv. 610390 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Istanza di distrazione - Omessa pronuncia da parte del giudice del merito - Ricorso per cassazione - Legittimazione attiva del difensore - Legittimazione passiva della parte soccombente nel merito - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il difensore, che lamenti l'omessa distrazione delle spese da parte del giudice del merito, è legittimato al ricorso in cassazione nei confronti della parte soccombente in quel giudizio, sussistendo, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., un autonomo diritto del richiedente alla distrazione nei confronti della parte in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)