Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 06/03/2006 (Rv. 588199 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione a favore del difensore - Qualità di parte del difensore - Configurabilità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo della pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli, pertanto, è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione, e non la questione relativa all'entità delle spese e/o alla compensazione di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)