Sez. L, Sentenza n. 1655 del 16/02/1988 (Rv. 457679 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO PER SUPPLIRE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO PER SUPPLIRE AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO.*
Nel rito del lavoro la possibilità per il giudice di procedere a valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. è limitata alle controversie nelle quali debba pronunciarsi condanna del datore di lavoro a favore del lavoratore, ove non sia possibile determinare altrimenti la somma a quest'ultimo spettante; pertanto non può il giudice ricorrere alla valutazione equitativa per supplire al mancato assolvimento dell'Onere della prova, gravante sul datore di lavoro, in ordine al pagamento delle somme spettanti al dipendente a titolo retributivo nel corso del rapporto di lavoro. (V 3287/86, mass n 446273; (V 5253/83, mass n 430139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)