Sez. L, Sentenza n. 3287 del 19/05/1986 (Rv. 446273 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - REGOLA ORDINARIA EX ART. 1226 COD. CIV. - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - REGOLA ORDINARIA EX ART. 1226 COD. CIV. - ESTENSIONE.*
La valutazione equitativa della prestazione, rimessa al giudice del lavoro dall'art. 432 cod. proc. civ., ha per oggetto il valore economico di questa e non la Determinazione dell'esistenza della stessa, esigendo la norma che sia certo il diritto e non sia possibile determinare la somma dovuta, con conseguente estensione della regola ordinaria (art. 1226 cod. civ.), relativa alla sola valutazione equitativa del danno, all'ipotesi in cui risulti impossibile qualificare l'oggetto di una obbligazione pecuniaria nascente dal rapporto di lavoro. (Conf 5253/83, mass n 430139).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)