Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 03)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)