Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017 (Rv. 645434 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo - Decorrenza del termine cd. "breve" di impugnazione - Idoneità - Mancanza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza - Fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 79 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 221 del 2012.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l’entrata in vigore dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012 (introdotto dall’art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)