Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014 (Rv. 633488 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014 - Portata - Limiti - Incidenza sulle norme processuali derogatorie e speciali riferite alla comunicazione ad opera della cancelleria (nella specie, art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ.) - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE
La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)