Sez. 1, Sentenza n. 208 del 02/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163063 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA DI INDAGINI - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA DI INDAGINI - CONTROLLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESTREMI.*
In tema di provvedimenti di scarcerazione per insufficienza di indizi, il controllo di legittimità che può essere esercitato dalla Corte in Sede di ricorso è limitato, nell'ipotesi di conferma, alla verifica: a) della specifica individuazione degli elementi indizianti; b) del loro coordinamento logico-giuridico; C) ed, infine, dell'assenza di vizi invalidanti di motivazione, rimanendo, ovviamente, escluse da tale controllo, tutte le deduzioni critiche attinenti alla individuazione di fatti indizianti, alla concreta consistenza degli indizi relativi alla loro specifica fondatezza in relazione all'ipotesi delittuosa contestata, in quanto si tratta di questioni di mero fatto rimesse al sovrano apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 157753, ove è espresso lo stesso orientamento ma non sulla specifica questione della scarcerazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 quater, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)