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Sez. L, Sentenza n. 1749 del 14/03/1986 (Rv. 445066 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SVOLGIMENTO MOMENTANEO DI UNA ATTIVITÀ USURANTE - DIRITTO DELL'INVALIDO ASSUNTO IN QUOTA OBBLIGATORIA ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445066-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SVOLGIMENTO MOMENTANEO DI UNA ATTIVITÀ USURANTE - DIRITTO DELL'INVALIDO ASSUNTO IN QUOTA OBBLIGATORIA ALLA PENSIONE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), l'invalido può sempre chiedere di essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute e non usuranti; pertanto, tale specifica tutela esclude che gli possa essere riconosciuto il diritto alla pensione d'Invalidità per il solo fatto di trovarsi a svolgere momentaneamente un'attività ritenuta usurante. (V 7032/82, mass n 424699; (V 47/82, mass n 417733).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)