Sez. L, Sentenza n. 47 del 07/01/1982 (Rv. 417733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO IN ESITO ALLA PROVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO IN ESITO ALLA PROVA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482, sulle assunzioni degli invalidi presso pubbliche amministrazioni ed aziende private, non ostano a che nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'Obbligo di legge sia ammissibile il patto di prova, ma operano nel senso che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dello invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità del recesso del datore di lavoro in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui l'indicata legge ricollega l'Obbligo di assunzione. (Conf 68/81, mass n 410457; (Conf 1036/80, mass n 404498; (Conf 1763/79, mass n 398123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)