Sez. 6, Sentenza n. 24250 del 04/04/2003 Cc. (dep. 04/06/2003) Rv. 225579 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro di azienda operante nel commercio di autovetture - Strumentalità con il reato di evasione dell'iva - Illegittimità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
È illegittimo, per assenza del vincolo di essenziale strumentalità con il reato di evasione dell'IVA, il sequestro preventivo di un'azienda operante nel settore del commercio di autovetture, poiché l'obbligo di versare all'erario il tributo è collegato al negozio giuridico mediante il quale si realizza un lecito contratto di compravendita del singolo bene e il suo altrettanto lecito trasferimento nel patrimonio dell'acquirente, mentre le autovetture, che non sono prodotto o profitto del reato, non hanno alcun nesso strumentale con la condotta illecita ipotizzata, che costituirebbe un "posterius" rispetto alla compravendita e al trasferimento di proprietà con essa realizzato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)