Sez. 6, Sentenza n. 36773 del 18/06/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226820 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro di azienda - Legittimità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie in tema di sequestro di farmacia utilizzata per la commissione di truffe.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Può essere oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo anche un'intera azienda, utilizzata per traffici illeciti che si affianchino alla normale attività, purché siano individuati precisi e concreti elementi indicativi di una prognosi di pericolosità derivante dal mantenimento della disponibilità della cosa (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di una farmacia, utilizzata dal suo titolare per la commissione di truffe a danno della Regione, aveva motivato la misura reale sul pericolum in mora che la disponibilità della stessa da parte dell'indagato potesse <<agevolare la commissione di altri reati>>).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)