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Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 16/10/1995 (Rv. 494255 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione prevista dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Condizioni per l'insorgenza del diritto - Prova relativa - Onere gravante su chi esercita la prelazione.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494255-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce, secondo la formulazione dell'art. 8 comma primo della legge n. 590 del 1965, una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione (e di quello succedaneo di riscatto) in capo al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971), la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)