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Sez. 3, Sentenza n. 6878 del 25/05/2000 (Rv. 536908 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici di imponibile inferiore a lire mille nel biennio - Onere della prova - Spettanza.
Stato
decisa il 2000-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536908-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

La mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce, a norma dell'art. 8 comma primo della legge n. 590 del 1965, condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante. Da ciò consegue che la prova della sussistenza della condizione spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo, comportando ciò non l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa dev'essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)