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Sez. 3, Sentenza n. 1804 del 14/04/1989 (Rv. 462497 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1989-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462497-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - REQUISITI SOGGETTIVI - ONERE DELLA PROVA.*

Spetta al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971) l'Onere della prova della sussistenza delle condizioni alle quali, secondo la formulazione dell'art. 8, primo comma, della legge n. 590 del 1965, è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione (e di quello succedaneo di riscatto) - e, cioè la mancata vendita di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente e che il fondo per il quale si intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia - a nulla rilevando che si tratti di fatti negativi. (V 5300/87, mass n 453878; (Conf 5095/87, mass n 453694; (Conf 1614/86, mass n 444983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)