Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 26/05/1978 (Rv. 392041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA - NOZIONE.*
Il principio dell'unitarieta e contestualita dell'istruzione probatoria - al quale si ispira la norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ - consente la deduzione ed ammissione in appello dei soli mezzi istruttori volti all'accertamento di fatti distinti da quelli che hanno formato oggetto delle prove assunte nel precedente grado del giudizio; di talche non puo essere attribuito carattere di novita alla prova per testimoni su circostanze strettamente connesse con quelle gia accertate con lo stesso mezzo in prime cure e che miri a contraddire nel successivo grado del giudizio le risultanze precedentemente acquisite, attraverso la tardiva deduzione di circostanze che, in Sede di espletamento del mezzo, avrebbero potuto formare oggetto di prova contraria. (Conf 194/74, mass n 367786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)