Sez. 2, Sentenza n. 11452 del 30/08/2000 (Rv. 539912 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Formulazione originaria dell'art. 345 cod.proc.civ. - Novità della prova - Nozione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'art.345 cod.proc.civ. nella formulazione anteriore alla legge n.353/90 condiziona l'ammissibilità della prova in grado d'appello al requisito della novità che attiene sia al tipo del mezzo istruttorio, sia all'oggetto del mezzo di prova. In appello, pertanto, può proporsi un mezzo di prova identico a quello già espletato ma avente ad oggetto circostanze diverse da quelle già assunte con lo stesso mezzo in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)