Sez. U, Sentenza n. 3480 del 12/06/1984 (Rv. 435497 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTI DEL TEATRO MASSIMO BELLINI DI CATANIA - RAPPORTO DI LAVORO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il rapporto di lavoro dei dipendenti del teatro massimo Bellini di Catania integra un rapporto di pubblico impiego, e, come tale, è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che la gestione di detto teatro da parte del comune, secondo la previsione della legge regionale 3 marzo 1972 n. 7, e fino alla istituzione di un ente lirico autonomo, configura un'attività espletata dal comune medesimo direttamente con la propria organizzazione pubblicistica, in relazione al perseguimento di interessi generali e senza fini di lucro. (Conf 2500/82, mass n 420373; (Conf 3493/80, mass n 407322).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/03/1972 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)