Sez. L, Sentenza n. 6000 del 16/06/1998 (Rv. 516518 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Responsabilità penale - Azione del lavoratore per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale - Termine triennale di decadenza - Decorrenza dalla conclusione del procedimento penale - Decorrenza anche in difetto di notificazione della sentenza conclusiva - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma quinto, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, in relazione ad un infortunio sul lavoro indennizzato dall'INAIL, fa decorrere dalla conclusione del procedimento penale - senza neanche prevedere la notificazione della relativa sentenza al lavoratore che non vi abbia partecipato - il termine triennale di decadenza (peraltro non applicabile riguardo al risarcimento del danno biologico) a cui è assoggettata l'azione del lavoratore contro il datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale (v. Corte cost. ord. n. 862 del 1988).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)