Sez. L, Sentenza n. 21540 del 15/10/2007 (Rv. 600140 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Fattispecie costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro - Giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro - Proposizione entro tre anni dalla sentenza penale di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia - Natura del termine - Perentorietà - Interruzione del termine - Deposito del ricorso - Sufficienza - Notifica del ricorso - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
A norma dell'art. 10 comma 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudizio civile relativo alla responsabilità civile del datore di lavoro per fatto costituente reato dal quale sia derivato un infortunio sul lavoro deve essere proposto nel termine di tre anni dalla sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia. Il decorso di tale termine è interrotto dalla proposizione della domanda, e dunque, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro, dal semplice deposito del ricorso introduttivo (v. sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1986), ricollegandosi ad esso la pendenza del giudizio, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale nel termine.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)