Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 26/09/1970 (Rv. 347674 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA PROPRIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA PROPRIA - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La pronuncia che applica l'amnistia propria, in qualunque stato e grado, prescinde normalmente dall'accertamento dei fatti e di conseguenza non vincola il giudice civile investito per le restituzioni e il risarcimento del danno, in relazione ai fatti contestati. Invero, l'art 592 cod proc pen esclude che il giudice possa compiere accertamenti di merito in ordine all'esistenza concreta di tali fatti e, quindi, anche del reato che sia compreso nel decreto di amnistia incidendo la causa di Estinzione in parola sulla punibilita del reato astrattamente considerato. Tuttavia, tale principio puo trovare un limite allorquando l'accertamento di merito del giudice penale sia stato reso necessario per l'applicazione del beneficio della amnistia, e cosi per escludere una aggravante ovvero per degradare il reato contestato ad una ipotesi criminosa meno grave ma resta fermo che l'accertamento del giudice penale fa stato nel giudizio civile entro l'ambito delle indagini effettivamente eseguite a detto fine. (Conf 3889'68, mass n 337373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)