Sez. 3, Sentenza n. 3084 del 09/04/1997 (Rv. 503605 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Sentenza dibattimentale di proscioglimento emessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - Efficacia di giudicato, sulla commissione del fatto contestato, nel giudizio civile per il risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
Poiché la sentenza dibattimentale di proscioglimento dell'imputato per amnistia, pur se anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non ha efficacia di giudicato(esterno) - argomentando a "contrariis" dagli artt. 651 - 652 cod. proc. pen., applicabili anche alle sentenze emesse prima dell'entrata in vigore del nuovo cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 260 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 - nel giudizio civile promosso per il risarcimento del danno, il giudice civile deve rivalutare il fatto, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nel processo penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 260, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 260, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)