Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 28/08/1978 (Rv. 393606 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, e ammessa non soltanto quando investa lo stesso capo di sentenza oggetto dell'impugnazione principale, ma anche quando riguardi un capo dipendente o connesso, l'interesse alla cui riforma od annullamento, pur insorto al momento della pubblicazione della sentenza medesima, sia divenuto rilevante ed attuale soltanto per effetto dell'impugnazione principale, diretta a modificare la regolamentazione delle contrapposte ed interdipendenti pretese contenuta nella pronuncia impugnata con statuizione di reciproca soccombenza. (nella specie, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di merito, ma che aveva negato la convalida di sequestro conservativo e condannato il sequestrante al pagamento dei danni per responsabilita processuale aggravata, il sequestrato aveva proposto appello principale, per conseguire una maggiore liquidazione di detti danni. La SC, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la ammissibilita dell'appello incidentale tardivo, con il quale il sequestrante aveva chiesto la convalida del sequestro ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni a norma dell'art 96 cod proc civ). (V 2291/77, mass n 385997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)