Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 21/03/1995 (Rv. 491280 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Decorrenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., poiché è definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identità di natura con questi, per cui è comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)