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Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 21/03/1995 (Rv. 491280 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491280-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., poiché è definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identità di natura con questi, per cui è comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)