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Sez. 1, Sentenza n. 5490 del 08/05/1992 (Rv. 477162 - 01)

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Decorrenza - Valutazione secondo gli indici ISTAT - Inclusione dell'interesse di mora di entità superiore, in percentuale, all'indice ISTAT.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477162-01

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie

Il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. decorre dalla data della messa in mora del debitore e, qualora sia valutata secondo gli indici ISTAT, è comprensiva, per la durata del suo riconoscimento, dell'interesse di mora, la cui entità sia inferiore in percentuale all'indice ISTAT di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)