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Sez. L, Sentenza n. 1675 del 03/03/1990 (Rv. 465645 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONI - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI MORATORI - FUNZIONE RISARCITORIA - CUMULO CON L'IMPORTO DELLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465645-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONI - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI MORATORI - FUNZIONE RISARCITORIA - CUMULO CON L'IMPORTO DELLA RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle obbligazioni pecuniarie (nella specie, aventi ad oggetto prestazioni previdenziali) gli interessi legali, che, in base all'art. 1224, primo comma cod. civ., decorrono di diritto a carico del debitore in mora, hanno natura e funzione risarcitoria e perciò non si cumulano all'importo della "rivalutazione" eventualmente attribuita ai sensi del secondo comma della medesima norma, essendo essa destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto della liquidazione degli interessi stessi e non potendosi, in senso contrario, applicare tecniche risarcitorie particolari come quella disciplinata dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ.. (V 260/88, mass n 456839; (V 2690/87, mass n 451796; (V 2545/87, mass n 451697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)