Sez. 3, Sentenza n. 93 del 11/01/1974 (Rv. 367638 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RINUNZIA ALLA PROROGA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - INEFFICACIA - LIMITI - AFFITTO A TEMPO DETERMINATO CONSEGUENTE AD UNA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - VALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - RINUNZIA ALLA PROROGA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 - INEFFICACIA - LIMITI - AFFITTO A TEMPO DETERMINATO CONSEGUENTE AD UNA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - VALIDITA.*
La legge 15 settembre 1964, n756, che proroga a tempo indeterminato i contratti di affitto a coltivatore diretto in corso al momento della sua entrata in vigore, rende inoperante la rinunzia alla proroga fatta dall'affittuario anteriormente a tale momento; essa non incide peraltro sul contratto di affitto a tempo determinato, gia concluso, la cui durata sia stata pattuita in funzione delle reciproche concessioni contenute in una transazione che abbia contemporaneamente posto fine ad altro contratto agrario soggetto a proroga. (Conf 472'71, mass n 340095).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)