Sez. L, Sentenza n. 8483 del 01/08/1991 (Rv. 473361 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma | Licenziamento orale - Nullità - Convalida - Inammissibilità - Nuovo licenziamento scritto - Legittimità - Accertamento relativo ad una lettera inviata al lavoratore già licenziato oralmente - Valutazione come convalida o nuovo recesso - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma
Il licenziamento nullo perché intimato verbalmente, anziché per iscritto, è insuscettibile di convalida, salva peraltro la legittimità di un nuovo licenziamento (successivo a quello orale) che abbia tutti i requisiti di sostanza e di forma prescritti dalla legge. L'accertamento del giudice del merito, volto a stabilire se una lettera, inviata dal datore di lavoro al lavoratore già licenziato oralmente, configuri una (illegittima) convalida del precedente licenziamento o una nuova manifestazione di recesso, è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza -cassata dalla S.C. - aveva ravvisato un nuovo licenziamento, anziché una convalida del precedente, trascurando di attribuire rilievo alla circostanza che la lettera non indicava una data del licenziamento diversa da quella del recesso verbale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)