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Sez. L, Sentenza n. 1895 del 27/01/2009 (Rv. 606322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Mobilità volontaria - Accordo sindacale del 23 ottobre 2001 per il personale delle poste - Interpretazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Diritto al trasferimento con precedenza - Ai dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 - Portata - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

In materia di mobilità volontaria, è adeguata e logicamente coerente secondo i canoni letterali e sistematici - e, quindi, incensurabile in sede di legittimità - l'interpretazione del giudice di merito dell'accordo sindacale del 23 ottobre 2001 per il personale delle poste - secondo il quale i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 inseriti nella graduatoria di mobilità hanno "la precedenza nella scelta della destinazione" - come inteso ad attribuire un trattamento di favore più ampio di quello legale, in quanto rivolto pure nei confronti dei lavoratori che intendano instaurare una situazione di assistenza di un congiunto portatore di handicap, attesa l'inutilità, rispetto ad una vicenda di trasferimento geografico, della previsione pattizia ove interpretata come diretta a favorire solo i lavoratori con situazione di assistenza in atto.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 23/10/2001, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)