Sez. L, Sentenza n. 1037 del 15/03/1977 (Rv. 384675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INOSSERVANZA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO D'INDAGINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INOSSERVANZA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO D'INDAGINE.*
L'inosservanza dei doveri di diligenza da parte del prestatore di opera comporta non solo l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ma anche l'Obbligo del risarcimento del danno cagionato all'azienda per responsabilita contrattuale. Tuttavia, poiche non e possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilita che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attivita svolta dallo imprenditore, l'indagine relativa deve essere diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera, se cioe si sia in presenza di un casus culpa determinatus ricollegabile, sulla base di un rapporto di causalita, ad una condotta colposa del dipendente sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro. Come criterio direttivo di tale indagine non puo assumersi il parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma occorre, invece, valutare la diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficolta presentate dall'espletamento di queste.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)