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Sez. L, Sentenza n. 12758 del 13/12/1995 (Rv. 495045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Sottrazione di merce in vendita - Commesso di negozio - Responsabilità del depositario - Esclusione - Obbligazione di mezzi - Configurabilità - Risarcimento del danno - Prova della colpa del lavoratore - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

Il rischio di sottrazione di merce in vendita non grava sul commesso di negozio, il quale non ha, in relazione a tali beni, gli stessi obblighi di custodia e la stessa responsabilità del depositario ai sensi degli artt. 1766 e seguenti cod. civ. Infatti, anche nel caso in cui sia configurabile una forma di affidamento della merce al commesso, quale condizione necessaria per l'espletamento delle sue mansioni, egli, quale lavoratore subordinato, rimane vincolato da un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Conseguentemente il datore di lavoro, che agisca in giudizio per conseguire il risarcimento del danno, deve fornire la dimostrazione che l'evento dannoso sia correlato ad una condotta colposa del lavoratore, che sia inadempiente a specifici doveri di diligenza e di fedeltà, a norma degli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)