Sez. 3, Sentenza n. 2428 del 09/02/2004 (Rv. 569998 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Azione di rendiconto nei confronti del mandatario - Onere probatorio a carico del medesimo.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO
In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto a seguito di azione di rendiconto deve fornire la prova non soltanto dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt.1710-1716 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)