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Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 22/08/1985 (Rv. 441945 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO - NATURA - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441945-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO - NATURA - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ.. conseguentemente con il rendimento del conto si è al di fuori del negozio di mero accertamento, e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte, vertendosi invece in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente, cioè dell'esecuzione del mandato, e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato. (Conf 2634/82, mass n 420491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)