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Sez. U, Sentenza n. 661 del 03/02/1986 (Rv. 444226 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA - A SEGUITO DI DINIEGO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444226-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA SUPPLETIVA - A SEGUITO DI DINIEGO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*

In tema d'imposta di registro, l'avviso di liquidazione notificato dall'ufficio al contribuente, in via di tassazione suppletiva ed a seguito della denegazione della registrazione a tassa fissa, è assimilabile all'avviso di accertamento di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sulla nuova disciplina del contenzioso tributario (prima delle modificazioni introdotte dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, che espressamente contempla detto avviso di liquidazione), atteso che, nella suddetta nozione di avviso di accertamento, deve includersi ogni atto che sia diretto alla Determinazione della sussistenza o della misura della obbligazione tributaria. Ne consegue che il ricorso del contribuente avverso l'indicato avviso di liquidazione, essendo attinente alle materie contemplate dall'art. 1 del citato decreto, e traducendosi nell'impugnazione di uno degli Atti previsti dal successivo art. 16, spetta alla cognizione delle commissioni tributarie, sottraendosi alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)