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Sez. 1, Sentenza n. 10992 del 21/10/1995 (Rv. 494327 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Esenzione fiscale - Diniego o limitazione ad un periodo ridotto - Atto relativo - Impugnazione autonoma - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494327-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

L'atto di diniego o di limitazione ad un periodo ridotto dell'esenzione fiscale costituisce un "accertamento" suscettibile di autonoma impugnazione, rientrando nella categoria giuridica degli "avvisi di accertamento" suscettibili di impugnazione per espressa previsione di legge, sia in base al testo originario dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sia in base al testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739. Infatti, per accertamento tributario suscettibile di impugnazione deve intendersi un atto efficace nei confronti del soggetto passivo di imposta, conclusivo di un procedimento o di un sub-procedimento di accertamento comunque denominato; di un procedimento, cioè, che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto od in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)