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Sez. 5, Sentenza n. 19240 del 16/12/2003 (Rv. 568963 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE | Art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972 - Originaria formulazione - Avviso di liquidazione di imposta registro - Impugnazione avanti le commissioni tributarie - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568963-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE

Anche nel vigore del testo originario dell'art. 16 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 636 (anteriore alla modifica apportata dall'art. 7 del D.P.R. n. 739 del 1981), che non prevede espressamente tale tipo di atto, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, realizzando la manifestazione del potere impositivo dell'ufficio, è impugnabile avanti le Commissioni Tributarie. Di conseguenza, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso lo rende irretrattabile e preclude la possibilità, per il contribuente, di far valere il carattere indebito del versamento correlativo per ragioni deducibili con l'impugnazione dell'atto, che non è stata proposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)