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Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 21/09/1993 (Rv. 483815 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Rigetto della domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito esattoriale - Impugnabilità ex art. 26 legge fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483815-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami

Il provvedimento del giudice delegato di rigetto della domanda tardiva di ammissione al passivo di un credito esattoriale sul rilievo che non è certo, liquido ed esigibile, perché oggetto di accertamento davanti alle Commissioni tributarie, non ha natura decisoria ed è impugnabile ex art. 26 legge fall. con reclamo al Tribunale fallimentare, senza che sia ammissibile contro lo stesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)