Sez. L, Sentenza n. 5900 del 14/06/1999 (Rv. 527471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Maturazione della massima anzianità contributiva - Opzione per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno di età ex art. 6, comma primo, della legge n. 407 del 1990 - Preventiva comunicazione - Termine - Natura decadenziale - Comunicazione tempestiva anche all'ente previdenziale - Necessità - "Ratio" - Deroghe previste per circolare - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
La preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'ente previdenziale della volontà del lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantaduesimo anno di età nonostante il conseguimento dell'anzianità contributiva massima utile, prevista dall'art. 6, comma primo, della legge n. 407 del 1990 per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima, costituisce un preciso onere il cui adempimento entro il termine previsto ("almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia"), di cui va riconosciuto il carattere decadenziale anche in mancanza di una specifica qualificazione legislativa, rappresenta condizione di un valido esercizio della facoltà di opzione ed elemento costitutivo del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Neanche la tempestività della comunicazione all'istituto assicuratore può ritenersi non essenziale, dato che le gestioni previdenziali sono interessate alla conoscenza di un evento che, differendo la decorrenza del pensionamento e comportando il diritto a una maggiorazione del trattamento maturato (art. 6, sesto comma, della legge n. 407/1990), ha rilievo rispetto alla corretta gestione degli interventi pensionistici e alla definitività e certezza delle situazioni giuridiche coinvolte, e in senso contrario non possono assumere rilievo circolari o rinunce dell'istituto assicurativo competente.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)