Sez. U, Sentenza n. 8055 del 02/11/1987 (Rv. 455728 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - REVOCA - ORDINE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - REVOCA - ORDINE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'art. 32 della legge 11 giugno 1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, il quale devolve in via esclusiva al giudice amministrativo i ricorsi contro i provvedimenti del sindaco in materia di licenze commerciali, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla natura delle posizioni soggettive di cui si denunci la lesione, comporta che la giurisdizione del predetto giudice amministrativo deve essere affermata anche con riguardo all'impugnazione dell'ordine municipale di chiusura di un Esercizio per ritiro di quella licenza, restando in proposito ininfluente che la concessione della licenza medesima abbia costituito un diritto soggettivo, ed altresì irrilevante la circostanza che tale impugnazione faccia valere un difetto assoluto di potere da parte dell'amministrazione e non soltanto un illegittimo Esercizio del potere stesso. (V 5145/79, mass n 401769).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 31, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)