Sez. U, Sentenza n. 5737 del 24/10/1988 (Rv. 460260 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO - SOSPENSIONE - DEDUZIONE DELLA CARENZA DI POTERE DEL SINDACO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL SINDACO - SOSPENSIONE - DEDUZIONE DELLA CARENZA DI POTERE DEL SINDACO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La giurisdizione del giudice amministrativo, contemplata dall'art. 32 della legge 11 giugno 1971 n. 426 con riguardo ai provvedimenti del sindaco in materia di licenza di commercio, ha carattere esclusivo. Pertanto, in relazione a controversia promossa per denunciare l'illegittimità di un provvedimento di sospensione della licenza, detta giurisdizione deve essere affermata anche quando si deduca che tale sospensione sia stata adottata in situazione di carenza di potere, e si tuteli quindi il diritto soggettivo derivante dal rilascio della licenza medesima, assumendosi l'inidoneità di quel provvedimento a determinarne l'affievolimento. (V 8055/87, mass n 455728; (V 5146/79, mass n 401770; (V 5145/79, mass n 401769).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)